Comitato contro il rigassificatore offshore Livorno - Pisa

CONFERENZA STAMPA DEL 18/08/2007: SINTESI DI RIFERIMENTO


La risposta del Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Cons. Sergio De Felice, inoltrata al Capo di Gabinetto Avv. Giancarlo Viglione, dopo una dettagliata ed articolata ricostruzione della procedura autorizzatoria, pone in evidenza tutta una serie di carenze procedimentali, di VIZI e di ILLEGITTIMITÀ degli atti.


Di seguito, sono riportati tra virgolette e in corsivo alcuni brani significativi del documento .


(pag. 6, 7)2.4. Determinazione finale. Dagli atti esaminati si evince che la determinazione finale è stata adottata dalla Conferenza di servizi in occasione della riunione del 14 aprile 2005.”.

Si procedeva dunque alla votazione del progetto, che a maggioranza veniva approvato.

Dal verbale del 14 aprile 2005, redatto a cura dell'autorità procedente Ministero delle Attività Produttive, non si evince però chi abbia espresso voto contrario in seno alla conferenza.

Con nota prot. 1993 dell'11.5.2005 la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale rappresentava al Ministero delle Attività Produttive tale lacuna del verbale.

A tale nota faceva seguito però la nota prot. 20750 del l6.12.2005 del Ministero delle Attività Produttive con cui si trasmetteva la <determinazione motivata di conclusione del procedimento>. In detta determinazione peraltro non veniva indicato analiticamente il voto espresso dai partecipanti alla Conferenza di Servizi, ma si riaffermava semplicemente lo <prevalenza dei pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni interessate> (pag. 10).

Successivamente veniva emesso il D.M. 23.2.2006 del Ministro delle Attività Produttive, con il concerto del Ministro dell'Ambiente e l'intesa della Regione Toscana.”.


Il Comitato osserva che l'autorizzazione è stata data, in modo del tutto anomalo, per alzata di mano, senza alcuna indicazione del numero e delle funzioni dei soggetti favorevoli e contrari.



IN MERITO AI “VIZI DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO”


(pag. 7, 8)3.1. Erronea applicazione della procedura semplificata di cui all'art 8, legge 340/2000.

L'art. 8, legge 340/2000 predispone una procedura semplificata per la costruzione e gestione dì impianti di rigassificazione. Tale procedura consente l'adozione di un unico provvedimento autorizzatorio della costruzione del rigassificatore, da parte del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente, in luogo di tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori che altrimenti dovrebbero essere acquisiti.”.

L'art. 8 comma 1 stabilisce che a questa procedura è possibile ricorrere solo in caso di riutilizzazione di siti industriali.

Il rigassifìcatore in oggetto è invece previsto in un sito marino.

La circostanza, rilevata dal Ministero delle Attività Produttive nella seduta iniziale del 17 febbraio 2002, che il gasdotto attraverserebbe, almeno in parte, un'area classificata come industriale, non pare idonea a consentire il ricorso alla procedura dell’art. 8, cit..

Tale norma, infatti, introducendo una disciplina derogatoria e speciale, è di stretta applicazione, e dunque non può che applicarsi nei casi in cui l'intera opera da realizzare insista su un sito esclusivamente industriale.

Al contrario, il terminale in esame sarà situato principalmente in area non industriale, e solo per una minima parte il gasdotto attraverserà un sito industriale, rimanendo dunque estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 8, legge 340/2000.”.


(pag. 9). “3.3. Omessa consultazione delle popolazioni interessate: violazione dell'art. 23, d. lgs, 334/1999.

È stato acquisito, a quanto risulta dal DM 23.2.2006 (pag. 2) il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 21, d. lgs. 334/1999 da parte del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 19 della stessa legge, prescritto per gli stabilimenti contenenti sostante pericolose. E' tuttavia mancata in occasione della VIA la consultazione delle popolazioni interessate e l'acquisizione del loro parere (art. 23, comma 2, d. lgs. 334/1999).”.


Il Comitato osserva che una procedura ben più dettagliata di consultazione della popolazione, è prevista pure dal Trattato di Aarhus, recepito con Legge 16 marzo 2001, n. 108: <Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale>.


(pag. 9) 3.4. Mancato rilascio della concessione demaniale.

È ancora da acquisire la concessione demaniale per la realizzazione della costruzione in mare territoriale (contemplata peraltro ex professo per i rigassificatori dall'alt. 1, comma 7, lett. l), legge 239/2004): va osservato peraltro che nella determinazione conclusiva del 15.12.2005 redatta dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e risorse minerarie, a pag. 7, si riferisce che <la Capitaneria di Porto di Livorno ha precisato che nell'atto di concessione demaniale saranno verificati i limiti del raggio di interdizione alla navigazione, in funzione delle diverse linee di navigazione, tenendo conto dei limiti di 2 miglia indicati dal Comitato tecnico regionale, in attesa che il proponente esegua uno studio sul traffico e sulle modalità gestionali e di organizzazione di bordo, con la possibilità di graduazione del limite in funzione del tipo di naviglio>”.


Il Comitato osserva che mancando lo studio, mancano necessariamente le relative verifiche, oltre che la concessione demaniale.


(pag. 9, 10). “3.5. Mancata consultazione degli Stati firmatari dell'Accordo internazionale del 25 novembre 1999.

Doveva essere effettuata una consultazione a livello internazionale degli Stati firmatari, con l'Italia, dell'Accordo internazionale concluso il 25 novembre 1999 per la creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini: ossia Francia e Principato di Monaco. Tale accordo internazionale, ratificato con legge 11 ottobre 2001 n. 391, prevede infatti una reciproca cooperazione tra gli Stati contraenti per l'adozione coordinata di tutte le misure atte a salvaguardare la conservazione dei mammiferi marini. Questo sforzo concordato si traduce nell'impegno di tenere periodiche riunioni tra le Parti contraenti per la messa in opera e l'applicazione dell'accordo internazionale (art. 12, Accordo), nell'obbligo di ciascuno Stato di adottare ogni misura contro ogni forma di inquinamento dell'ambiente marino e volta <alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanza tossiche nel santuario> (art. 6 Accordo). Su un piano procedimentale le norme convenzionali postulano dunque quanto meno un obbligo di consultazione con gli altri Stati contraenti per interventi così invasivi come può esserlo quello dì installare un rigassificatore nell'area in questione.”.


Il Comitato fa presente che il documento dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente evidenzia altre irregolarità. In particolare, il documento dell’Ufficio Legislativo evidenzia il mancato rispetto dell'art. 4, D.P.R. 420/1994 per mancanza del parere vincolante del Ministero delle Finanze riguardo gli aspetti fìscali.


(pag. 11) “3.7. Soggetti pretermessi.

In dette procedure dovevano poi essere acquisite le valutazioni di alcuni soggetti pubblici, sicuramente titolari di un interesse qualificato coinvolto, il che doveva portare all'indizione di una conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, comma 3. legge 241/1990.

Tra questi possono richiamarsi in particolare l'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli, coinvolto dal progetto, nonché l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulle cui competenze in materia, v. art. 1, comma 7, lettere i) ed l) legge 239/2004).

Si rammenta che il procedimento amministrativo che si concluda senza aver acquisito il parere di tutte le amministrazioni coinvolte deve ritenersi illegittimo (Cons. Stato, sez. V, n. 3451/2004) per violazione procedimentale nella realizzazione della istruttoria”.